Le punizioni autorizzate per la condanna di un crimine sono:
(a) Per reati di Classe 1, morte, se la persona così condannata aveva 18 anni o più al momento del reato e non è determinata ad essere una persona con disabilità intellettiva ai sensi del § 19.2-264.3:1.1, o reclusione a vita e, soggetta alla suddivisione (g), una multa non superiore $100.000. Se la persona era sotto 18 anni di età al momento del reato o è determinato ad essere una persona con disabilità intellettiva ai sensi del § 19.,2-264. 3: 1.1, la punizione sarà la reclusione a vita e, soggetta alla suddivisione (g), una multa non superiore a $100.000.
(b) Per reati di classe 2, reclusione a vita o per qualsiasi termine non inferiore a 20 anni e, soggetta alla suddivisione (g), una multa non superiore a $100.000.
(c) Per i reati di classe 3, una pena detentiva non inferiore a cinque anni né superiore a 20 anni e, soggetta alla suddivisione (g), una multa non superiore a $100.000.,
(d) Per i reati di classe 4, una pena detentiva non inferiore a due anni né superiore a 10 anni e, soggetta alla suddivisione (g), una multa non superiore a $100.000.
(e) Per i reati di classe 5, un periodo di reclusione non inferiore a un anno né superiore a 10 anni, o a discrezione della giuria o del tribunale che tenta il caso senza una giuria, confinamento in carcere per non più di 12 mesi e una multa non superiore a $2,500, uno o entrambi.,
(f) Per reati di classe 6, un periodo di reclusione non inferiore a un anno né più di cinque anni, o a discrezione della giuria o del tribunale che tenta il caso senza una giuria, confinamento in carcere per non più di 12 mesi e una multa non superiore a $2,500, uno o entrambi.
(g) Ad eccezione di quanto specificamente autorizzato nella suddivisione (e) o (f), o nei reati di classe 1 per i quali viene inflitta una condanna a morte, il tribunale deve imporre una pena detentiva insieme a una multa, o solo la reclusione., Tuttavia, se il convenuto non è una persona fisica, il giudice infligge solo un’ammenda.
Per qualsiasi reato commesso (i) a partire dal 1 ° gennaio 1995, il tribunale può, e (ii) a partire dal 1 ° luglio 2000, imporre, salvo nei casi in cui il tribunale ordina una sospensione della detenzione di almeno sei mesi, un ulteriore periodo di incarcerazione non inferiore a sei mesi né superiore a tre anni, che sarà sospeso condizionato al completamento di un periodo di sorveglianza post-rilascio ai sensi del § 19.2-295.,2 e il rispetto di altri termini che il giudice di condanna può richiedere. Tuttavia, tale termine aggiuntivo può essere imposto solo quando la pena include una durata attiva di incarcerazione in una struttura correzionale.
Per un reato che proibisce la vicinanza ai bambini come descritto nella sottosezione A del § 18.2-370.2, il tribunale di condanna è autorizzato a imporre la punizione stabilita in tale sezione in aggiunta a qualsiasi altra sanzione prevista dalla legge.
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